Cosa è un reclamo?

Per “reclamo” si intende: “una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto” (art. 2, lett. t bis del Regolamento ISVAP N. 24 del 19 Maggio 2008).

ATTENZIONE: Eventuali richieste di informazioni NON dovranno essere inviate attraverso gli indirizzi e-mail indicati per i reclami, ma utilizzando l’indirizzo e-mail dedicato comunicazioni@bbpmlife.com  oppure contattandoci al numero +39 02 722 35 777.

Chi può presentare un reclamo (reclamante)

Il reclamo può essere presentato da “un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, dell’intermediario assicurativo o dell’intermediario iscritto nell’elenco annesso, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato” (art. 2, lett. t ter del Regolamento ISVAP N. 24 del 19 Maggio 2008).

Come inoltrare un reclamo alla compagnia

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati attraverso uno dei seguenti canali:

Posta ordinaria:
BBPM Life dac
Beaux Lane House,
Mercer Street Lower,
Dublin, D02 DH60,
Ireland

Posta elettronica: servizioreclami@bbpmlife.com

Posta elettronica certificata: reclami@pec.bbpmlife.com

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati:

  • Nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente
  • Numero di polizza
  • Descrizione dettagliata dei fatti oggetto di contestazione.

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo come previsto dalla normativa vigente.

I reclami relativi al comportamento di Banco BPM S.p.A. o di Banca Aletti & C. S.p.A., in qualità di intermediari che promuovono e distribuiscono i prodotti della Compagnia – inclusi quelli riguardanti dipendenti e collaboratori delle stesse – devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede degli intermediari.

Come inoltrare un reclamo all'autorità competente in materia

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria potrà rivolgersi all’Autorità di Vigilanza competente secondo quanto di seguito indicato.

Per i reclami inerenti alla gestione del rapporto contrattuale e alla trasparenza informativa dei prodotti di investimento assicurativo:

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale 21 - 00187 Roma
PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it
PEO : email@ivass.it
Fax: 06.42133206

Per inviare un reclamo all’IVASS è possibile utilizzare il fac-simile disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione “Per i Consumatori” – Reclami.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, altresì direttamente al sistema irlandese competente:

Financial Services and Pensions Ombudsman

attraverso la procedura presente sul sito istituzionale al link https://www.fspo.ie/complaint-form.aspx

per questioni relative alla corretta redazione del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) o al contenuto e alle modalità con cui l’intermediario ha svolto l’attività di distribuzione del prodotto d’investimento assicurativo:

CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection
Via G.B Martini, 3 00198 ROMA
PEC: consob@pec.consob.it
Fax: 06 8416703 - 06 8417707

oppure tramite la procedura sul sito istituzionale: http://www.consob.it/web/investor-education/l-invio-di-esposti

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Si ricorda che, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie.

  • Ricorso all’Arbitro Assicurativo, disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (e successive modifiche e integrazioni). Il ricorso deve essere presentato tramite il portale www.arbitroassicurativo.org
  • Procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni), da scegliere tra quelli elencati nel registro del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it). A tale procedura si accede mediante istanza presentata presso un organismo di mediazione, con l’assistenza di un avvocato.

Rendiconto annuale sull'attività di gestione dei reclami ricevuti

Nel 2025 non è stato raggiunto il numero minimo di 20 reclami; pertanto, il rendiconto annuale non è stato predisposto, in conformità con la normativa vigente.

I rendiconti annuali relativi alla gestione dei reclami ricevuti negli anni precedenti, se disponibili, sono scaricabili ai seguenti link: scarica qui