Cosa è un reclamo?

Per “reclamo” si intende: “una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto” (art. 2, lett. t bis del Regolamento ISVAP N. 24 del 19 Maggio 2008).

ATTENZIONE: Eventuali richieste di informazioni NON dovranno essere inviate attraverso gli indirizzi e-mail sottoindicati, ma utilizzando l’indirizzo e-mail dedicato comunicazioni@bbpmlife.com oppure contattandoci al numero +39 045 8392777.

Chi può presentare un reclamo (reclamante)

Il reclamo può essere presentato da “un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, dell’intermediario assicurativo o dell’intermediario iscritto nell’elenco annesso, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato” (art. 2, lett. t ter del Regolamento ISVAP N. 24 del 19 Maggio 2008).

Come inoltrare un reclamo alla compagnia

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati attraverso uno dei seguenti canali, utilizzando l’apposito facsimile reperibile sul sito dell’IVASS e che può essere scaricato qui:

Posta ordinaria:
BBPM Life dac
Beaux Lane House,
Mercer Street Lower,
Dublin, D02 DH60,
Ireland

Posta elettronica: servizioreclami@bbpmlife.com

Posta elettronica certificata: reclami@pec.bbpmlife.com

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati:

  • nome e cognome, dell’Investitore-contraente
  • codice fiscale (o partita IVA) dell’Investitore-contraente
  • numero di polizza

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo come previsto dalla normativa vigente.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art.107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta) del Registro Unico Intermediari, nonché degli intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario.

Come inoltrare un reclamo all'autorità competente in materia

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria potrà rivolgersi all’Autorità di vigilanza competente secondo quanto di seguito indicato:

I. IVASS per questioni inerenti al contratto nonché al comportamento di agenti, mediatori o broker (e loro collaboratori) e produttori diretti e al comportamento della Società (esclusi i casi di vendita diretta).

Il reclamo potrà essere inoltrato ad IVASS, utilizzando i seguenti canali:

posta ordinaria:
IVASS – Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale 21
00187 Roma
telefono: +3906.421331

posta elettronica certificata: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Per predisporre il reclamo può essere utilizzato l'apposito facsimile reperibile sul sito dell’IVASS e che può essere scaricato qui.

II. CONSOB per questioni inerenti la trasparenza informativa, nonché per questioni inerenti al comportamento della banca intermediaria nel collocamento delle polizze,

Il reclamo potrà essere inoltrato a CONSOB, utilizzando i seguenti canali:

posta ordinaria:
CONSOB – Divisione Tutela del Consumatore
Ufficio Consumer Protection
Via G.B. Martini, 3
00198 Roma
telefono +39 06 84771

posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito Internet http://www.ec.europa.eu/fin-net chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 

Si ricorda che, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie.

Procedimento di Mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

Procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto-Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

Procedura dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB ai sensi della Delibera n. 19602/2016 e del Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179 per la risoluzione extragiudiziale delle controversie limitatamente all’offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis del TUF emessi dalla Società. L’ACF conosce delle controversie (di importo non superiore a 500.000,000 euro) tra investitori e intermediari (Società o soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa di cui all’articolo 83 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, a seconda del caso che ricorre), relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Il ricorso può essere proposto, nei tempi e con le modalità previste dal Regolamento Consob istitutivo dell’Arbitro, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

Rendiconto annuale sull'attività di gestione dei reclami ricevuti

Scarica qui il rendiconto annuale sulla attività di gestione dei reclami ricevuti.